Il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2012 prevede:
- la possibilità di un’iscrizione facoltativa alla Fondazione per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio non obbligati alla contribuzione. Tutti coloro che lo vorranno, potranno chiedere l’iscrizione alla Fondazione con il versamento, a loro esclusivo carico, dell’intero contributo previdenziale (dietro presentazione della documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività di agenzia).
- l'aumento molto graduale delle aliquote contributive, spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i quali si passerà dall’attuale 13,5% al 17%. Si ricorda che la contribuzione Enasarco è distribuita equamente tra agente e ditta preponente, ognuna delle parti paga il 50%.
- l'introduzione di una contribuzione facoltativa a totale carico dell’iscritto che voglia aumentare il proprio montante contributivo. Per far fronte alle esigenze dell’agente, che potrebbe veder modificata negli anni la propria disponibilità economica, la misura del contributo è determinabile liberamente, purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario. Sarà anche possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente.
- la modifica, in senso decisamente più favorevole all’iscritto, dei requisiti di accesso alla contribuzione volontaria: dagli originari 7 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali 5 anni di cui 3. In più gli anni di contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere continuativi.
- l'innalzamento del contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali. L’incremento permetterà anche di erogare migliori prestazioni assistenziali, migliorare la polizza assicurativa per infortuni e malattia degli agenti e sviluppare nuove iniziative di formazione e aggiornamento.
Le prestazione assistenziali secondo il nuovo Regolamento in vigore dal 2012
Si ricorda che è già in vigore il Programma dei criteri e delle procedure relativi alle prestazioni integrative di previdenza 2011 che introduce, tra l’altro, alcune novità favorevoli agli iscritti:
- un contributo, pari a 1.200 euro annui, per l’assistenza personale permanente riservato ai titolari di una pensione di inabilità, non cumulabile con altri contributi integrativi. Il contributo può essere richiesto dai pensionati di inabilità che siano titolari di una indennità di accompagnamento Inps e abbiano un reddito annuo lordo inferiore a 30 mila euro. (Si veda anche l’Assegno per assistenza personale permanente).
- nuove tutele per le agenti neo-mamme iscritte ad Enasarco. Oltre all'assegno erogato nei casi di nascita o di adozione, che può essere richiesto sia dagli iscritti uomini che dalle donne (420 euro per il primo figlio, 550 per il secondo e 700 dal terzo in su), l'agente neo-mamma potrà ottenere anche un contributo maternità di mille euro per il primo figlio, di 1.250 euro per il secondo, e di 1.500 dal terzo figlio in su. (Si veda anche l’Assegno nascita o adozione).
Per entrambe le prestazioni i requisiti sono gli stessi: essere un agente in attività con almeno due anni di anzianità contributiva e un conto previdenziale che abbia un saldo minimo di 1.750 euro a fine 2009, oppure essere titolari di una pensione diretta Enasarco.