Come cambia la pensione di vecchiaia con il nuovo Regolamento?
Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle attività istituzionali che prevede alcune novità in materia pensionistica:
- innalzamento graduale dei requisiti pensionistici, con un periodo transitorio (di 5 anni per gli uomini e 9 anni per le donne).
L’incremento inciderà sui requisiti minimi dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva attraverso l’introduzione della cosiddetta “quota 90”, quale somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età e 20 anni di contribuzione.
Questo sistema permette all’iscritto di “caricare” i 5 anni necessari al raggiungimento della quota tanto sull’età quanto sull’anzianità contributiva. Ciò comporta alcuni vantaggi: se ad esempio si sono compiuti i 65 anni e si sceglie di proseguire nell’attività di agenzia, il trascorrere di un solo anno permette l’acquisto di due punti di composizione della quota. Se invece per il raggiungimento della quota si devono superare i 65 anni, al momento della pensione Enasarco applicherà un coefficiente di trasformazione più alto, con effetti positivi sull’ammontare della pensione. Anche il nuovo Regolamento, infatti, mantiene il trattamento migliorativo rispetto all’Inps, che invece “cristallizza” il coefficiente di trasformazione a 65 anni.
- equiparazione graduale dell’età pensionabile minima delle donne a quella degli uomini. Le iscritte, restando in attività qualche anno in più, potranno così aumentare il loro montante contributivo, con positive ricadute sulla pensione, beneficiando inoltre di un periodo transitorio più lungo rispetto a quello dei loro colleghi uomini. Si prevede infatti l’innalzamento di un anno di età ogni due: ad esempio nel 2012 l’età minima salirà a 61 anni, nel 2014 a 62 anni, e così via, fino a raggiungere i 65 anni a partire dal 2020. Anche per le donne naturalmente l’età minima andrà sommata all’anzianità contributiva minima (che resta di 20 anni) con la possibilità di caricare sull’una o sull’altra gli anni mancanti al raggiungimento delle relative quote. Se ad esempio si sono compiuti i 61 anni di età e si sceglie di proseguire nell’attività di agenzia, il trascorrere di un solo anno permette l’acquisto di due punti di composizione della quota, uno di età e uno di anzianità contributiva.
Tabella: variazione dei requisiti pensionistici secondo il criterio della quota 90.
| | Requisiti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| uomini |
quota |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
| età minima |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
| anzianità minima |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
| donne |
quota |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
| età minima |
61 |
61 |
62 |
62 |
63 |
63 |
64 |
64 |
65 |
| anzianità minima |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |