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Iscrizione e conferimento del mandato ad un agente
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali, l'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale ed in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta (società di capitali o società di persone), che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizione di incompatibilità per immedesimazione organica.

Nel caso di società operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:
  • Società in nome collettivo: possono essere iscritti tutti i soci, esclusi quelli che non svolgono attività di agenzia
  • Società in accomandita semplice: possono essere iscritti solo i soci accomandatari che svolgono attività di agenzia
L'iscrizione alla Fondazione ENASARCO deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

All'atto della prima iscrizione la Fondazione ENASARCO provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all'agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.
Tali numeri dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni verso la Fondazione.

Debbono essere iscritti alla Fondazione ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
Tutti i mandati di agenzia conferiti precedentemente e successivamente all'entrata in vigore del Regolamento delle Attività Istituzionali ad agenti operanti all'estero, già iscritti alla Fondazione al 31/12/2003, sono soggetti ad obbligo contributivo.

I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti impegnandosi al rispetto delle norme regolamentari, redigendo l'atto d'obbligo predisposto sul modello disponibile nella sezione "Aziende"/"Foreign Companies", con firma autenticata dall'Autorità competente.
L'iscrizione può essere effettuata:
  • utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi on line del nostro sito;
  • scaricando dal nostro sito l'apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 Roma;
Per l'iscrizione sono stati predisposti i seguenti moduli:
  • Mod. 500 Penta per l'iscrizione di agenti che operano individualmente
  • Mod. 510 Penta per l'iscrizione di agenti che operano in società di persone
  • Mod. 510 Ter per l'iscrizione di agenti che operano in società di capitali
Nella compilazione dei modelli la ditta preponente deve sempre specificare:
  • il codice fiscale della ditta e dell'agente;
  • i dati anagrafici;
  • la data di conferimento del mandato;
  • l'impegno dell'agente ad esercitare l'attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario);
  • il numero della preesistente posizione assicurativa (se conosciuta) presso la Fondazione;
  • nel caso di agenti che operano in società, la data di costituzione della stessa e le percentuali di ripartizione dei contributi. Detta percentuale dovrà essere in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.
Si sottolinea, altresì, l'incompatibilità fra la figura di amministratore unico o socio illimitatamente responsabile della ditta mandante e quella di agente della stessa, venendosi in tal caso a verificare la cosiddetta "immedesimazione organica". Verrebbe a mancare, cioè, il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.

Agenti monomandatari e "diritto d'esclusiva"

L'impegno assunto contrattualmente dall'agente "monomandatario" ad esercitare l'attività per un solo preponente comporta il divieto assoluto di intrattenere rapporti di agenzia con altre preponenti, anche se non in concorrenza. Tale rapporto esclusivo non va confuso con il normale "diritto di esclusiva" previsto dall'art. 1743 del Codice Civile, in base al quale l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona gli affari di più imprese in concorrenza.