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| Tipo | Nome | Ultima modifica |
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| Richiesta mutuo ipotecario per gli agenti di commercio | 31/03/2009 | |
| Richiesta mutuo ipotecario per i figli degli agenti di commercio | 31/03/2009 | |
| Ordine di Servizio n. 22 del 1/10/2004 | 19/02/2007 | |
| Tassi secondo semestre 2010 | 06/07/2010 |
Art. 1
Norme generali
La fruizione delle condizioni convenzionate dalla Fondazione con gli Istituti concedenti è riservata agli iscritti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3.La concessione del mutuo è affidata al giudizio degli Istituti, i quali praticheranno le condizioni convenzionate solo se le domande loro sottoposte saranno accompagnate dalla certificazione, rilasciata dalla Fondazione, che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
Art. 2
Garanzia ipotecaria
Il mutuo dovrà essere garantito con iscrizione ipotecaria di primo grado a favore delle banche mutuanti.Art. 3
Soggetti
Il mutuo, alle condizioni indicate nel successivo art.4, potrà essere concesso a:- agenti iscritti alla Fondazione, per lacquisto o la costruzione di una abitazione avente i requisiti fiscali di prima casa;
- agenti iscritti alla Fondazione che richiedano la concessione di un mutuo per lacquisto o la costruzione di una casa per civile abitazione in località fuori della provincia di residenza o nella stessa provincia di residenza, qualora il richiedente o il coniuge siano proprietari, in questa, di altra casa di abitazione;
- cooperative di agenti iscritti alla Fondazione che risultino proprietarie dellarea ed abbiano per scopo sociale la costruzione, la gestione e lassegnazione di alloggi ai soci. Gli alloggi devono essere ubicati nel comune di residenza dei soci o in altrocomune della stessa provincia ed essere destinati a loro residenza, purché i soci ed i rispettivi coniugi non siano proprietari, nel comune o nella provincia dove vengono costruiti gli alloggi, di altra casa di abitazione;
- cooperative di agenti iscritti alla Fondazione che abbiano ottenuto dai comuni aree con diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nellambito dei piani di zona di cui alla Legge 18.4.1962, n.167, ovvero individuate ai sensi dellart.51 della Legge 22.10.1971, n.865. Gli alloggi devono essere ubicati nel comune di residenza dei soci o in altro comune della stessa provincia ed essere destinati a loro residenza, purché i soci ed i rispettivi coniugi non siano proprietari, nel comune o nella provincia ove vengono costruiti gli alloggi, di altra casa di abitazione;
- iscritti alla Fondazione che richiedano la concessione di un mutuo per lacquisto o la costruzione, su terreno proprio, di locali da adibire allesercizio dellattività;
- ai figli degli agenti iscritti, purché conviventi con il genitore agente, esclusivamente per lacquisto o la costruzione della loro prima casa da adibire a dimora abituale. La concessione del mutuo è subordinata al rilascio di un impegno di garanzia da parte del genitore agente.
Ai fini del presente Regolamento si intendono agenti iscritti, le ditte individuali e le Società che risultino, alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, titolari di un conto previdenziale con una anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a due anni, con un saldo non inferiore alla sommatoria dei minimali contributivi, relativi agli anni di iscrizione, come da Regolamento.
Il mutuo agevolato, per lacquisto o la costruzione di immobili da adibire a civile abitazione, può essere concesso alle Società solo per gli immobili destinati alluso personale dei soci che risultino titolari di una posizione previdenziale aperta presso la Fondazione; in tal caso, le condizioni saranno quelle indicate nel successivo art.4, lettera a).
La concessione, nei casi previsti ai punti a), c), d), f) del presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti necessari ad ottenere i benefici fiscali della prima abitazione.
Lagente che richieda un mutuo, rientrando nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), ove sia affittuario di un alloggio di proprietà della Fondazione, dovrà impegnarsi nella domanda e, al momento della stipula dellatto di mutuo, a riconsegnare alla Fondazione lunità locativa presa in affitto entro tre mesi dalla effettiva presa in consegna dellappartamento acquistato o costruito con mutuo agevolato.
Art. 4
Condizioni di concessione
Le condizioni afferenti la concessione dei mutui ai soggetti individuati allart.3, sono le seguenti:- acquisto o costruzione di abitazione per uso proprio, ovvero di locali da adibire allesercizio dellattività:
- concessione del mutuo: sino all80% del valore (o del costo complessivo di costruzione) dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni meno 0,40, più spread bancario;
- misura massima della concessione: 130.000,00 Euro.
- acquisto o costruzione di civile abitazione, oltre la prima casa:
- concessione del mutuo: sino al 50% del valore dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni maggiorato dello 0,40, più spread bancario;
- misura massima della concessione: 80.000,00 Euro.
- cooperativa di soli agenti iscritti alla Fondazione, che sia proprietaria dellarea ed abbia per scopo sociale la costruzione, gestione ed assegnazione di alloggi ai soci:
- concessione del mutuo: sino all80% del costo complessivo per la costruzione dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni meno 0,40, più spread bancario.
-
cooperativa di soli agenti iscritti alla Fondazione, che abbia ottenuto da un comune la concessione di unarea con diritto di superficie ed abbia come scopo sociale la costruzione ed assegnazione di alloggi ai soci:
- concessione del mutuo: sino al 70% del costo complessivo per la costruzione dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni meno 0,40, più spread bancario.
La concessione è altresì subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
- che lo Statuto della cooperativa preveda che i soci assegnatari e i loro aventi causa possiedano la qualità di agente in attività o in pensione come precisato nel precedente art.3;
- che la clausola di cui al precedente comma sia espressamente inserita nella convenzione stipulata dalla cooperativa col comune, tra i requisiti previsti dalla convenzione stessa per lassegnazione degli alloggi ai sensi dellart.35 della Legge 22.10.1971, n.865.
- iscritti alla Fondazione in attività: per lacquisto o la costruzione di immobili destinati allesercizio dellattività:
- concessione del mutuo: fino ad un massimo del 70% del valore (o del costo complessivo di costruzione) dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: 15 anni;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni, più spread bancario;
- misura massima della concessione: 130.000,00 Euro.
- ai figli degli agenti iscritti, così come individuati alla lettera f) art.3, verranno concesse le seguenti condizioni di cui al precedente paragrafo b):
- concessione del mutuo: sino al 50% del valore dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni maggiorato dello 0,40, più spread bancario;
- misura massima della concessione: 80.000,00 Euro.
Art. 5
Ristrutturazioni
I mutui ipotecari possono essere concessi anche per la ristrutturazione di casa di abitazione e/o locali per lesercizio dellattività di agente ai soggetti di cui al precedente art.3, con esclusione dei soggetti individuati alla lettera f) dello stesso articolo.Le condizioni di concessione dei mutui riguardanti le ristrutturazioni sopra indicate, con una misura massima di 80.000,00 Euro, sono le seguenti:
- ristrutturazione di abitazione per uso proprio nel comune di residenza o di locali per lesercizio dellattività sia nel comune di residenza, che in altro comune;
- concessione del mutuo: sino al 70% del valore dellimmobile;
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni, più spread bancario.
- ristrutturazione di seconda casa:
- durata massima dellammortamento: anni 15;
- concessione del mutuo: sino al 50% del valore dellimmobile;
- tasso di interesse: indice IRS a 10 anni, più 0,40 oltre spread bancario.
Art. 6
Procedura per la concessione dei mutui
Coloro che intendono chiedere un mutuo devono inoltrare domanda agli Uffici della Fondazione per ottenere il rilascio della certificazione di possesso dei requisiti previsti dallart.3.La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento e stampabile prelevandola da apposita sezione del sito ENASARCO (www.enasarco.it) deve essere presentata o inviata alla Sede centrale di Roma, oppure compilata ed inoltrata per via telematica, seguendo il percorso guidato, nell'apposita sezione del sito.
Art. 7
Durata ed estinzione del mutuo
Resta in libera disponibilità di mutuante e mutuatario di stabilire la durata delloperazione, fermo il limite massimo di quindici anni, nonché il numero e la frequenza delle rate di rimborso.Il mutuo agevolato non è trasmissibile a terzi. Gli eredi non sono considerati terzi. In caso di cessione dellimmobile prima dellestinzione del mutuo, il mutuatario o i suoi aventi causa devono darne informazione sia allIstituto mutuante, sia alla Fondazione, prima della stipula del rogito.
La Fondazione ha facoltà di agire, da sola o di concerto con lIstituto mutuante, contro il titolare del mutuo concesso a condizioni agevolate, per il recupero di ogni danno da essa subito a seguito della mancata preventiva comunicazione di vendita dellimmobile, con leventuale trasmissione anche tacita di benefici dellagevolazione, in capoallacquirente.
Le seguenti banche sono convenzionate con la Fondazione Enasarco:
- Banca Nazionale del Lavoro.
- Banca Sella.
- Banca Popolare di Sondrio.