Guida
Sei in Enasarco > Guida > Mutui ipotecari convenzionati

Mutui ipotecari convenzionati

Quali requisiti sono necessari per chiedere un mutuo ipotecario?
A quali condizioni? Qual è la procedura da seguire per chiedere la concessione?
Quali sono gli istituti convenzionati?
La risposta a queste domande è negli articoli del regolamento che pubblichiamo in questa pagina.

Art. 1

Norme generali

La fruizione delle condizioni convenzionate dalla Fondazione con gli Istituti concedenti è riservata agli iscritti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3.
La concessione del mutuo è affidata al giudizio degli Istituti, i quali praticheranno le condizioni convenzionate solo se le domande loro sottoposte saranno accompagnate dalla certificazione, rilasciata dalla Fondazione, che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Garanzia ipotecaria

Il mutuo dovrà essere garantito con iscrizione ipotecaria di primo grado a favore delle banche mutuanti.

Art. 3

Soggetti

Il mutuo, alle condizioni indicate nel successivo art.4, potrà essere concesso a:

  1. agenti iscritti alla Fondazione, per l’acquisto o la costruzione di una abitazione avente i requisiti fiscali di prima casa;
  2. agenti iscritti alla Fondazione che richiedano la concessione di un mutuo per l’acquisto o la costruzione di una casa per civile abitazione in località fuori della provincia di residenza o nella stessa provincia di residenza, qualora il richiedente o il coniuge siano proprietari, in questa, di altra casa di abitazione;
  3. cooperative di agenti iscritti alla Fondazione che risultino proprietarie dell’area ed abbiano per scopo sociale la costruzione, la gestione e l’assegnazione di alloggi ai soci. Gli alloggi devono essere ubicati nel comune di residenza dei soci o in altrocomune della stessa provincia ed essere destinati a loro residenza, purché i soci ed i rispettivi coniugi non siano proprietari, nel comune o nella provincia dove vengono costruiti gli alloggi, di altra casa di abitazione;
  4. cooperative di agenti iscritti alla Fondazione che abbiano ottenuto dai comuni aree con diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell’ambito dei piani di zona di cui alla Legge 18.4.1962, n.167, ovvero individuate ai sensi dell’art.51 della Legge 22.10.1971, n.865. Gli alloggi devono essere ubicati nel comune di residenza dei soci o in altro comune della stessa provincia ed essere destinati a loro residenza, purché i soci ed i rispettivi coniugi non siano proprietari, nel comune o nella provincia ove vengono costruiti gli alloggi, di altra casa di abitazione;
  5. iscritti alla Fondazione che richiedano la concessione di un mutuo per l’acquisto o la costruzione, su terreno proprio, di locali da adibire all’esercizio dell’attività;
  6. ai figli degli agenti iscritti, purché conviventi con il genitore agente, esclusivamente per l’acquisto o la costruzione della loro prima casa da adibire a dimora abituale. La concessione del mutuo è subordinata al rilascio di un impegno di garanzia da parte del genitore agente.

La concessione dei mutui, a chi sia in possesso dei requisiti necessari, e le relativecondizioni di tasso, si applicano a prescindere dal rispettivo regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).
Ai fini del presente Regolamento si intendono agenti iscritti, le ditte individuali e le Società che risultino, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, titolari di un conto previdenziale con una anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a due anni, con un saldo non inferiore alla sommatoria dei minimali contributivi, relativi agli anni di iscrizione, come da Regolamento.
Il mutuo agevolato, per l’acquisto o la costruzione di immobili da adibire a civile abitazione, può essere concesso alle Società solo per gli immobili destinati all’uso personale dei soci che risultino titolari di una posizione previdenziale aperta presso la Fondazione; in tal caso, le condizioni saranno quelle indicate nel successivo art.4, lettera a).
La concessione, nei casi previsti ai punti a), c), d), f) del presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti necessari ad ottenere i benefici fiscali della prima abitazione.
L’agente che richieda un mutuo, rientrando nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), ove sia affittuario di un alloggio di proprietà della Fondazione, dovrà impegnarsi nella domanda e, al momento della stipula dell’atto di mutuo, a riconsegnare alla Fondazione l’unità locativa presa in affitto entro tre mesi dalla effettiva presa in consegna dell’appartamento acquistato o costruito con mutuo agevolato.

Art. 4

Condizioni di concessione

Le condizioni afferenti la concessione dei mutui ai soggetti individuati all’art.3, sono le seguenti:

  1. acquisto o costruzione di abitazione per uso proprio, ovvero di locali da adibire all’esercizio dell’attività:
    • concessione del mutuo: sino all’80% del valore (o del costo complessivo di costruzione) dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni meno 0,40, più spread bancario;
    • misura massima della concessione: 130.000,00 Euro.
  2. acquisto o costruzione di civile abitazione, oltre la prima casa:
    • concessione del mutuo: sino al 50% del valore dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni maggiorato dello 0,40, più spread bancario;
    • misura massima della concessione: 80.000,00 Euro.
  3. cooperativa di soli agenti iscritti alla Fondazione, che sia proprietaria dell’area ed abbia per scopo sociale la costruzione, gestione ed assegnazione di alloggi ai soci:
    • concessione del mutuo: sino all’80% del costo complessivo per la costruzione dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni meno 0,40, più spread bancario.
    L’importo massimo concedibile alla cooperativa è correlato al numero degli alloggi da realizzare ed è pari alla sommatoria di quanto risulterà posto in capo ai singoli soci, al momento del frazionamento del mutuo.
  4. cooperativa di soli agenti iscritti alla Fondazione, che abbia ottenuto da un comune la concessione di un’area con diritto di superficie ed abbia come scopo sociale la costruzione ed assegnazione di alloggi ai soci:
    • concessione del mutuo: sino al 70% del costo complessivo per la costruzione dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni meno 0,40, più spread bancario.
    L’importo massimo concedibile alla cooperativa è correlato al numero degli alloggi da realizzareed è pari alla sommatoria di quanto risulterà posto in capo ai singoli soci, al momento del frazionamento del mutuo.
    La concessione è altresì subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
    • che lo Statuto della cooperativa preveda che i soci assegnatari e i loro aventi causa possiedano la qualità di agente in attività o in pensione come precisato nel precedente art.3;
    • che la clausola di cui al precedente comma sia espressamente inserita nella convenzione stipulata dalla cooperativa col comune, tra i requisiti previsti dalla convenzione stessa per l’assegnazione degli alloggi ai sensi dell’art.35 della Legge 22.10.1971, n.865.
  5. iscritti alla Fondazione in attività: per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati all’esercizio dell’attività:
    • concessione del mutuo: fino ad un massimo del 70% del valore (o del costo complessivo di costruzione) dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: 15 anni;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni, più spread bancario;
    • misura massima della concessione: 130.000,00 Euro.
  6. ai figli degli agenti iscritti, così come individuati alla lettera f) art.3, verranno concesse le seguenti condizioni di cui al precedente paragrafo b):
    • concessione del mutuo: sino al 50% del valore dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni maggiorato dello 0,40, più spread bancario;
    • misura massima della concessione: 80.000,00 Euro.

Art. 5

Ristrutturazioni

I mutui ipotecari possono essere concessi anche per la ristrutturazione di casa di abitazione e/o locali per l’esercizio dell’attività di agente ai soggetti di cui al precedente art.3, con esclusione dei soggetti individuati alla lettera f) dello stesso articolo.
Le condizioni di concessione dei mutui riguardanti le ristrutturazioni sopra indicate, con una misura massima di 80.000,00 Euro, sono le seguenti:

  1. ristrutturazione di abitazione per uso proprio nel comune di residenza o di locali per l’esercizio dell’attività sia nel comune di residenza, che in altro comune;
    • concessione del mutuo: sino al 70% del valore dell’immobile;
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni, più spread bancario.
  2. ristrutturazione di seconda casa:
    • durata massima dell’ammortamento: anni 15;
    • concessione del mutuo: sino al 50% del valore dell’immobile;
    • tasso di interesse: indice IRS a 10 anni, più 0,40 oltre spread bancario.

Art. 6

Procedura per la concessione dei mutui

Coloro che intendono chiedere un mutuo devono inoltrare domanda agli Uffici della Fondazione per ottenere il rilascio della certificazione di possesso dei requisiti previsti dall’art.3.

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento e stampabile prelevandola dal box Documentazione al fondo della pagina, deve essere presentata o inviata alla Sede centrale di Roma, oppure compilata ed inoltrata per via telematica, seguendo il percorso guidato, nell'apposita sezione del sito.

Art. 7

Durata ed estinzione del mutuo

Resta in libera disponibilità di mutuante e mutuatario di stabilire la durata dell’operazione, fermo il limite massimo di quindici anni, nonché il numero e la frequenza delle rate di rimborso.
Il mutuo agevolato non è trasmissibile a terzi. Gli eredi non sono considerati terzi. In caso di cessione dell’immobile prima dell’estinzione del mutuo, il mutuatario o i suoi aventi causa devono darne informazione sia all’Istituto mutuante, sia alla Fondazione, prima della stipula del rogito.
La Fondazione ha facoltà di agire, da sola o di concerto con l’Istituto mutuante, contro il titolare del mutuo concesso a condizioni agevolate, per il recupero di ogni danno da essa subito a seguito della mancata preventiva comunicazione di vendita dell’immobile, con l’eventuale trasmissione anche tacita di benefici dell’agevolazione, in capoall’acquirente.

Le seguenti banche sono convenzionate con la Fondazione Enasarco:

  • Banca Nazionale del Lavoro.
  • Banca Sella.
  • Banca Popolare di Sondrio.

Documentazione