Requisiti di ammissibilita’ per l’iscrizione all’elenco fornitori

Possono presentare richiesta di iscrizione tutti i soggetti, fisici e/o giuridici:

  1. che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  2. che non hanno riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  3. nei confronti dei quali non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia;
  4. che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  5. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
  6. che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Enasarco che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della medesima Fondazione;
  7. che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
  8. che non hanno reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
  9. che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  10. che sono in regola con la normativa sull’assunzione dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);
  11. nei cui confronti non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

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