Whistleblowing – Segnalazione illeciti

In conformità al D.Lgs. n. 24/2023, la Fondazione Enasarco ha predisposto i canali per la segnalazione di illeciti, garantendo riservatezza e protezione al segnalante (c.d. whistleblower).

Cosa si può segnalare?

Le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Fondazione Enasarco, di cui si sia venuti a conoscenza in occasione di un rapporto giuridico/professionale, di qualsiasi natura, con la Fondazione medesima.

In particolare:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi finalizzati ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Cosa non si può segnalare?

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può segnalare?

Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti della Fondazione, i componenti degli Organi, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività a favore di Enasarco.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere effettuata:

  • in pendenza del rapporto giuridico con la Fondazione;
  • prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Per una corretta segnalazione ricorda che:

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente alla Funzione Whistleblowing, utilizzando i canali indicati di seguito.

Come fare una segnalazione alla Funzione Whistleblowing

Le modalità operative per inviare la segnalazione sono indicate all’interno della Policy Whistleblowing allegata e prevedono differenti canali di trasmissione:

  • utilizzo dell’apposita piattaforma informatica
  • utilizzo della posta interna o della posta ordinaria
  • utilizzo della linea telefonica dedicata
  • se richiesto dal segnalante, tramite incontro diretto

I canali di trasmissione

  1. La piattaforma informatica

La piattaforma informatica di segnalazione è basata sul software libero ed open-source GlobaLeaks ed è fornita alla Fondazione Enasarco, che ha aderito al progetto “WhistleblowingPA” di Transparency Italia. 

La piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://fondazioneenasarco.whistleblowing.it , prevede la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima o comunicando il proprio nome e cognome ed eventuali recapiti personali. Al termine dell’invio della segnalazione è rilasciato al segnalante un codice di 16 cifre necessario per accedere nuovamente alla propria segnalazione allo scopo di verificarne l’esito o eventuali comunicazioni o richieste di integrazione da parte del R.W. I dati identificativi del segnalante, i dati della segnalazione, contenuto della stessa ed eventuali documenti allegati sono conservati all’interno della piattaforma e accessibili esclusivamente dai componenti della Funzione Whistleblowing.

  • Utilizzo della posta interna (per i dipendenti) e ordinaria
  • posta ordinaria (in busta sigillata e apponendo la dicitura esterna “RISERVATA – Whistleblowing”) all’indirizzo: via Antoniotto Usodimare n. 31, 00154 Roma;
  • posta interna (in busta sigillata e apponendo la dicitura esterna “RISERVATA – Whistleblowing”).
  • Utilizzo della linea telefonica dedicata

 Telefonando al numero 337 1527086.

  • Incontro diretto

Chiedendo alla Funzione Whistleblowing, anche per mezzo dei su elencati canali, un incontro diretto.

Segnalazione esterna all’ANAC

In presenza dei presupposti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023, è possibile inviare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite i canali indicati al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Quali sono le tutele per il segnalante?

  1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

L’identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La Funzione Whistleblower, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

  • ai facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.

Rinvio

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alla Policy allegata e al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24