I procacciatori di affari non devono essere iscritti alla Fondazione, purché effettivamente prestino un’attività non connotata da stabilità e continuità del rapporto con il preponente. Nel caso in cui sia accertata la stabilità dell’incarico, anche un soggetto che opera sulla base di un incarico di “procacciamento di affari” può essere qualificato come agente, con conseguente obbligo di contribuzione Enasarco. La figura del procacciatore presuppone l’assoluta occasionalità della prestazione finalizzata alla promozione di affari.