Liquidazione FIRR Enasarco: piu’ controlli, maggiore sicurezza

Come si sa, l’obbligo di accantonamento del Firr da parte delle aziende mandanti presso la Fondazione è regolato dagli Accordi economici collettivi che, a seconda dei settori di attività cui si riferiscono, applicano discipline normative diverse per quanto riguarda le modalità di liquidazione all’agente e quindi impegnano la Fondazione con differenti procedure.

Quelli in vigore per i settori industria, piccola e media industria e cooperazione, sottoscritti nel 2002, attribuiscono alle ditte mandanti l’obbligo di accantonare il Firr per tutta la durata del rapporto di agenzia e prevedono che, al momento della cessazione del mandato, l’agente abbia diritto a questi importi a condizione che il rapporto non sia cessato per ritenzione indebita di somme, concorrenza sleale o violazione dell’obbligo di esclusiva imputabili all’agente stesso. In questi casi è quindi necessario effettuare tutti gli accertamenti prima di poter procedere alla liquidazione del Firr in favore dell’agente o della ditta. La Fondazione ha ricevuto, nell’ultimo periodo, parecchie segnalazioni dalle ditte mandanti affinché sia loro concesso un congruo lasso di tempo per poter comunicare e documentare eventuali contestazioni.

Diversi sono invece gli accordi relativi al settore commercio, sottoscritti negli anni 2009-2010,   che sanciscono che le somme accantonate per il FIRR spettino all’agente, per il quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione.

Inoltre, il decreto legislativo n.169, del 19 Settembre 2012, prevede che gli agenti in attività finanziaria non potranno avere più di tre rapporti contrattuali contemporaneamente. L’agente sarà dunque obbligato a recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti. Il recesso dovrà avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non darà diritto al Firr né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti.

Questa disposizione potrebbe essere interpretata in modo tale da attribuire alle ditte mandanti dell’agente finanziario il diritto a ottenere la restituzione del FIRR per eccedenza di contratti di agenzia oltre il limite massimo consentito (se il FIRR viene interpretato quale componente dell’indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c.) con la conseguente possibilità che si creino dei conflitti tra le parti.

Proprio alla luce di queste diverse discipline normative, la Fondazione volendo continuare a gestire al meglio tutte le varie fasi del processo di liquidazione del FIRR per garantire a tutte le parti in causa la massima sicurezza e correttezza, ha deciso di adottare nuove e più stringenti misure precauzionali.

I controlli per verificare la legittimità di ogni singolo pagamento saranno d’ora in poi effettuati nei giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione. Enasarco, durante questo lasso di tempo, provvederà a informare anche la ditta mandante che avrà così la possibilità di presentare opposizione in caso abbia dei rilievi da sollevare.  Una volta accolta la domanda, verrà comunicata all’agente la data approssimativa del pagamento delle somme.

Il tempo di lavorazione di una domanda di liquidazione del Firr è in media di 75 giorni, con un massimo previsto dal Disciplinare dei livelli di servizio di 90 giorni.

Ne consegue che, a causa di questi controlli e di queste verifiche, e solo per qualche mese i tempi previsti per il completamento delle procedure di liquidazione subiranno un leggero allungamento rispetto  a quelli attuali, a fronte però di interventi migliorativi volti a garantire e tutelare tutte le parti in causa.

Per raggiungere in breve tempo questo obiettivo, è già iniziata in Fondazione, con il supporto della funzione Controllo del Rischio e del Servizio Internal Auditing, un’analisi ancora più approfondita di tutte le procedure di liquidazione del FIRR con l’obiettivo di fornire agli agenti e alle aziende, entro l’inizio della prossima primavera, un servizio sempre più efficiente e sicuro. 

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