Pensione di vecchiaia anticipata

Dal 1° gennaio 2017, gli agenti uomini (e dal 1° gennaio 2021 le agenti donne) che non raggiungono la “quota” minima prevista dal Regolamento in vigore per l’anno di riferimento potranno chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni. Gli iscritti devono avere maturato i seguenti requisiti minimi:

  • 65 anni di età,
  • 20 anni di anzianità contributiva,
  • quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

L’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, tenuto conto di tutti i requisiti previsti inclusa la quota 92.

Per ulteriori informazioni in merito alla pensione di vecchiaia anticipata è possibile consultare il Regolamento in vigore, in particolare gli articoli 14 (comma 2) e 15 (comma 1bis).

No items found

Articoli correlati