Iscrizione e conferimento del mandato

Regolamento delle attività istituzionali (art. 2, comma 1)

L’obbligo di iscrizione al Fondo previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale e in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta (società di capitali o società di persone), che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Nel caso di società operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:

  • Società in nome collettivo: saranno iscritti tutti i soci
  • Società in accomandita semplice: saranno iscritti i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314 comma 2 del Codice civile)

L’iscrizione alla Fondazione deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. Alla prima iscrizione, viene assegnato un numero di posizione alla ditta, un numero di matricola all’agente e un numero identificativo alla società di agenzia.

Tutti i mandati di agenzia conferiti precedentemente e successivamente all’entrata in vigore del Regolamento delle attività istituzionali ad agenti operanti all’estero, già iscritti alla Fondazione al 31/12/2003, sono soggetti ad obbligo contributivo. L’obbligo di iscrizione ricorre, altresì, in tutti i casi previsti dalle normative comunitarie.

I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti  se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale della attività in Italia (comma 2). E’ prevista inoltre una facoltà di iscrizione per gli agenti  che, pur non essendo soggetti all’iscrizione obbligatoria perché abitualmente operanti all’estero per ditta straniera,  ne facciano richiesta (comma 3).

Modalità di iscrizione

L’iscrizione può essere effettuata online, tramite l’area riservata inEnasarco, o con la modulistica cartacea (disponibile in calce alla pagina):

  • Mod. 501/2013 (per l’iscrizione di agenti individuali)
  • Mod. 502/2013 (per l’iscrizione di agenti che operano in società di persone)
  • Mod. 503/2013 (per l’iscrizione di agenti che operano in società di capitali).

Se la ditta avesse indicato, per errore, una data di conferimento mandato sbagliata, può segnalarlo alla Fondazione utilizzando il modello “Modifica data conferimento” nel box Documentazione in calce alla pagina.

Agente monomandatario e diritto di esclusiva

L’impegno assunto contrattualmente dall’agente monomandatario ad esercitare l’attività per un solo preponente comporta il divieto assoluto di intrattenere rapporti di agenzia con altre preponenti, anche se non in concorrenza. Tale rapporto esclusivo non va confuso con il normale diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 del Codice Civile, in base al quale l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona gli affari di più imprese in concorrenza.

Iscrizione e conferimento mandato

Info Utili

 

Disponibile in: Inglese