Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente Regolamento delle attività istituzionali, l’obbligo di iscrizione al Fondo previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale e in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta (società di capitali o società di persone), che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
Nel caso di società operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:
- Società in nome collettivo: saranno iscritti tutti i soci;
- Società in accomandita semplice: saranno iscritti i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314 comma 2 del Codice civile)
- utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del sito inEnasarco;
- scaricando dal nostro sito l’apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma;
- Mod. 501/2013 per l’iscrizione di agenti che operano individualmente
- Mod. 502/2013 per l’iscrizione di agenti che operano in società di persone
- Mod. 503/2013 per l’iscrizione di agenti che operano in società di capitali
- il codice fiscale della ditta e dell’agente;
- i dati anagrafici;
- la data di conferimento del mandato;
- l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario);
- il numero della preesistente posizione assicurativa (se conosciuta) presso la Fondazione;
- nel caso di agenti che operano in società, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della stessa e le quote di partecipazione societaria per ciascuno dei soci illimitatamente responsabile
Agenti monomandatari e “diritto di esclusiva”
L’impegno assunto contrattualmente dall’agente “monomandatario” ad esercitare l’attività per un solo preponente comporta il divieto assoluto di intrattenere rapporti di agenzia con altre preponenti, anche se non in concorrenza. Tale rapporto esclusivo non va confuso con il normale “diritto di esclusiva” previsto dall’art. 1743 del Codice Civile, in base al quale l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona gli affari di più imprese in concorrenza.Iscrizione_e_conferimento_mandato
Info Utili
Disponibile in: Inglese
Tag