In quale momento maturano i requisiti per la prosecuzione volontaria?

Calcolo delle date di cessazione della contribuzione volontaria (età anagrafica e anzianità contributiva)

Ai sensi del comma 5, gli iscritti potranno scegliere di avvalersi dell’istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione per raggiungere l’anzianità contributiva minima di 20 anni, onde poter accedere alla pensione di vecchiaia, a regime, all’età di 70 anni (20 + 70 = 90), ma anche per raggiungere o superare la contribuzione totale di 25 anni e andare in pensione al 67° anno di età (25 + 67 = 92) o, infine, per avvalersi di una delle combinazioni intermedie di volta in volta possibili. Articolo 14 – Requisiti per la pensione di vecchiaia – 1. Gli agenti che abbiano compiuto almeno 67 anni di età e abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia reversibile quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e l’anzianità contributiva posseduta risulti almeno pari a 92. Articolo 15 – Regime transitorio – 1. Al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, secondo il disposto di cui all’articolo 14, si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale:
Requisiti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
uomini quota 86 87 88 89 90  91 92 92 92
età minima 65 65 65 65 65 66 66 67 67
anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20 20
donne quota 82 83 84 85 86 87 88 89 90
età minima 61 61 62 62 63 63 64 64 65
anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Il sistema così delineato richiede un calcolo attento delle due componenti che costituiscono la quota pensionabile, ovvero età anagrafica e anzianità contributiva. Al riguardo occorre sottolineare che gli anni di età anagrafica rilevanti ai fini del calcolo della quota sono unicamente quelli “compiuti”, come chiaramente evidenziato per ben due volte dall’art. 14, e non rilevano, invece, le frazioni di anno. Per calcolare gli anni compiuti di età anagrafica è sufficiente considerare che ogni anno di vita si può dire “compiuto“ all’iniziare del giorno del compleanno successivo, ovvero l’anno deve essere interamente trascorso e ciò non avviene finché non siano passate le ore 24.00 del giorno precedente il compleanno stesso. Analogamente, ogni anno di anzianità contributiva è compiuto (o “maturato”) quando esso è interamente trascorso e, naturalmente, coperto da contribuzione.   Esempio: agente nato il 2 giugno 1946 ed iscritto alla previdenza Enasarco dal 1° gennaio 1992 con tutti i trimestri coperti da contribuzione senza soluzione di continuità. Questi, matura i 65 anni compiuti di età il 2 giugno 2011 (fino allo scadere della mezzanotte del 1° giugno 2011 non può dirsi che abbia compiuto il 65° anno) ed i 20 anni di anzianità contributiva il 1° gennaio 2012 (fino allo scadere della mezzanotte del 31 dicembre 2011 non può dirsi che abbia compiuto il 20° anno di anzianità contributiva). Poiché dal 1° gennaio 2012 è in vigore il nuovo Regolamento, che fra le condizioni per il pensionamento richiede – oltre all’età e all’anzianità contributiva minime – anche il raggiungimento della quota 86 (quale somma degli anni compiuti di età e di anzianità contributiva), l’agente in questione perfezionerà il diritto alla pensione di vecchiaia il 2 giugno 2012 in cui avrà:
  • 66 anni compiuti di età + 20 anni compiuti di anzianità contributiva = quota 86.
L’esempio evidenzia come l’applicazione puntuale del concetto di anno “compiuto” ai fini del calcolo dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e conseguente cessazione della contribuzione volontaria), possa determinare effetti anche significativi di differimento della data di pensionamento. Tuttavia, ogni altra interpretazione risulterebbe in contrasto con la lettera della norma e con lo spirito della “quota” introdotta dal Regolamento 2012, che è quello di posticipare la data di pensionamento (a regime, fino al 70° anno di età) per coloro che avranno maturato solo venti anni di anzianità contributiva.

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