Modalita’ di accesso e uso del servizio inEnasarco da parte degli istituti di patronato

Art. 1- Caratteristiche del Servizio

La Fondazione Enasarco (di seguito Fondazione) mette a disposizione degli Istituti di Patronato (di seguito Patronati) per lo svolgimento delle attività di informazione, assistenza e tutela loro demandate dalla legge, un servizio telematico (di seguito Servizio) che consente la visualizzazione della posizione anagrafica e contributiva degli iscritti alla Fondazione nonché dello stato avanzamento pratiche, la possibilità di effettuare il calcolo previsionale del trattamento pensionistico oltre alle ulteriori funzionalità già attive o che verranno attivate dalla Fondazione medesima.

Art. 2 – Adesione al Servizio

Il Servizio è accessibile dal Patronato richiedente previa comunicazione dell’elenco delle sedi e degli operatori presenti presso ciascuna sede. L’adesione al Servizio comporta l’integrale accettazione delle clausole contenute nel presente documento.

Art. 3 – Profili di accesso al Servizio

La Fondazione provvede a mettere a disposizione di ciascun Patronato due profili di accesso al Servizio: Operatore Sede – Amministratore. Il profilo Operatore Sede consente lo svolgimento delle attività di assistenza e tutela relative alle specifiche funzionalità presenti nell’ambito del Servizio. Per operatore si intende il dipendente del Patronato o il comandato presso la sede del Patronato ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 152/2001. Il profilo Amministratore consente la gestione delle sedi e dei singoli operatori presenti presso ciascuna sede.

Art. 4 – Modalità di accesso al Servizio

Il Servizio è fruibile da ciascun operatore di Patronato mediante strumento informatico attraverso l’accesso al sito https://in2.enasarco.it nella sezione dedicata mediante credenziali di accesso composte da username e password. Lo username è rappresentato da un indirizzo e-mail valido riferibile al singolo operatore di Patronato che verrà utilizzato esclusivamente per consentire l’accesso al Servizio. La Fondazione chiederà, per ciascun account, la validazione dell’indirizzo e-mail medesimo. La password alfanumerica è generata in sede di validazione dell’indirizzo e-mail (username). Ciascun operatore di Patronato è identificato esclusivamente attraverso la verifica delle credenziali di accesso anche ai fini della tracciabilità delle operazioni effettuate nell’ambito del Servizio.

Art. 5 – Custodia delle credenziali di accesso

La custodia delle credenziali dovrà essere attuata con la massima diligenza, al fine di non consentire l’accesso al Servizio a soggetti terzi. In caso di smarrimento, sottrazione o comunicazione anche involontaria delle credenziali di accesso, dovrà essere avviato tempestivamente il procedimento di rigenerazione delle credenziali con conseguente disattivazione di quelle precedentemente utilizzate.

Art. 6 – Mandato ad assistere

L’accesso al Servizio è consentito, secondo le disposizioni legislative vigenti, previo rilascio al Patronato di apposito mandato avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività in relazione alla quale è disposto l’accesso al Servizio medesimo. L’operatore di Patronato, successivamente all’accesso al Servizio e prima del compimento di qualsiasi attività di assistenza e tutela, provvede ad attestare la presenza del mandato. Successivamente all’attestazione della presenza del mandato, la Fondazione autorizza il Patronato allo svolgimento dell’attività per la quale è stato conferito il mandato stesso.

Art. 7 – Revoca del mandato ad assistere

Nel caso di revoca del mandato effettuata dal Patronato subentrante mediante raccomandata o PEC, il Patronato subentrante stesso provvede ad attestare, tramite funzione specifica del Servizio, la presenza del mandato ad assistere e la revoca del mandato precedentemente conferito ad altro Patronato; a fronte della comunicazione verrà fornita al Patronato revocato, tramite funzione specifica del Servizio, notizia dell’avvenuta revoca. A decorrere dalla data dell’attestazione di avvenuta revoca effettuata dal Patronato subentrante tramite il Servizio, la Fondazione provvederà a revocare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività oggetto del mandato conferita al Patronato revocato. Nel caso di revoca del mandato cui non faccia seguito il sub-ingresso di altro Patronato nello svolgimento dell’attività, il Patronato revocato provvede a portare tempestivamente la Fondazione a conoscenza dell’avvenuta revoca.

Art. 8 – Esito dei procedimenti

L’esito dei procedimenti è messo a disposizione del Patronato attraverso una funzione specifica del Servizio che riporta, per ogni prestazione, i dati identificativi dell’iscritto, la data di inoltro dell’istanza, l’esito e la data di definizione del procedimento. La Fondazione mette altresì a disposizione del Patronato, con cadenza quadrimestrale e annuale, un riepilogo dei dati relativi alle pratiche trattate nel periodo di riferimento.

Art. 9 – Prova delle operazioni effettuate

Il Patronato autorizza la Fondazione Enasarco a registrare sui propri archivi informatici, in via continuativa, in forma integrale, sintetica o per estratto, i “log” di tutte le operazioni eseguite mediante il Servizio dai singoli operatori. Il Patronato e la Fondazione si danno reciprocamente atto che la prova dell’esecuzione delle operazioni effettuate dal Patronato medesimo tramite i propri operatori è validamente fornita mediate la registrazione delle comunicazioni effettuate sugli archivi informatici.

Art. 10 – Sicurezza

La Fondazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni e la protezione del Sevizio da accessi non autorizzati. I Patronati adottano, parimenti, le misure minime di sicurezza volte ad assicurare la protezione dei dati personali, in osservanza delle disposizioni normative vigenti.

Art. 11 – Fruibilità del Servizio

La Fondazione garantisce il buon funzionamento del Servizio nonché la fruibilità dello stesso in via ordinaria tutti i giorni dell’anno. La Fondazione non è responsabile di eventuali interruzioni del Servizio per cause al di fuori del controllo diretto della Fondazione stessa.  La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio per esigenze di carattere tecnico, anche connesse all’efficientamento ed adeguamento dei sistemi di sicurezza, ovvero nei casi in cui lo svolgimento del Servizio non fosse più possibile alle attuali condizioni o dovesse richiedere interventi eccessivamente onerosi. In ogni caso di indisponibilità del Servizio, le attività di informazione, assistenza e tutela verranno espletate dal Patronato nelle forme e con le modalità ordinarie.

Art. 12 – Adeguamento della Policy

Nel caso di variazioni di carattere tecnico o normativo, la Fondazione si riserva la facoltà di modificare le modalità di fruizione del Servizio ed il contenuto del presente documento. In tali ipotesi la Fondazione fornirà al Patronato tempestiva comunicazione delle modifiche effettuate e della data di decorrenza delle medesime.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si osservano le disposizioni di normative vigenti.  
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