Promotori finanziari e rapporto di agenzia

I promotori finanziari sono agenti?

La disciplina giuridica dell’attività dei promotori finanziari è iniziata nell’anno al 1985 (delibera CONSOB n. 1739/85) ed è proseguita fino a oggi (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), confermando sempre che l’attività di promozione finanziaria può essere svolta sulla base di un contratto di:
  • lavoro subordinato;
  • agenzia;
  • mandato.
Il promotore finanziario che svolge la sua attività sulla base di un contratto di agenzia rientra nell’ambito di applicazione della previdenza Enasarco, espressamente destinata agli agenti e rappresentanti di cui agli articoli 1742, 1752 del Codice Civile.

La legge vigente

“E’ promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede”. (art. 31, comma 2, D.L.vo 24/2/1998)

Il chiarimento del Ministero del Lavoro

Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come all’epoca denominato, si è pronunciato sull’obbligo d’iscrizione all’Enasarco dei promotori finanziari, nell’esercizio della sua funzione di indirizzo per la razionalizzazione delle attività ispettive degli enti previdenziali prevista dal D.L.vo 23 aprile 2004, n. 124. La conclusione del Ministero del Lavoro è stata nel senso della completa applicazione della previdenza Enasarco ai promotori finanziari-agenti.

Il parere del Ministero del Lavoro

Dir. Gen. per l’Attività Ispettiva – Risposta ad interpello prot. n. 2524/2005 “… l’esistenza di un contratto di agenzia ai sensi dell’art. 1742 c.c. (…) determina l’appartenenza dei promotori finanziari alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio indipendentemente dal fatto che l’attività di promozione si riferisca ad un prodotto finanziario piuttosto che ad un bene materiale o di altro tipo”. “Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene, quindi che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia – e quindi anche gli agenti promotori finanziari – siano tenuti all’iscrizione all’ENASARCO e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della Legge n. 12/1973”.

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