Agevolazioni collegate alla regolarizzazione spontanea

Nell’ipotesi di denuncia spontanea dei versamenti contributivi omessi l’attuale regime sanzionatorio prevede, relativamente alla contribuzione dovuta nell’ultimo anno, sanzioni ridotte in misura percentuale annua pari al TUR maggiorato di 5,5 punti (fino ad un massimo del 40% del contributo omesso), in luogo della sanzione ordinaria del 30% annuo (fino ad un massimo del 60% del contributo evaso). Richiedendo spontaneamente l’intervento della vigilanza ispettiva si beneficerà comunque della sanzione ridotta, con il vantaggio di avvalersi dell’apporto consulenziale dell’ispettore, necessario per valutare la effettiva natura giuridica dei rapporti intercorsi con i propri collaboratori, al fine della riconducibilità degli stessi allo schema del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 ss CC. Si ricorda che in base a quanto previsto dalla vigente normativa (L.402/96 – L.335/95 Art. 3 comma 20) gli accertamenti ispettivi effettuati in materia previdenziale devono risultare da verbali da notificare anche in caso di constatata regolarità. Sui periodi contributivi già attestati come regolari, ovvero sui periodi e sulle posizioni contributive regolarizzate dalla ditta a seguito di un precedente verbale, non è consentito effettuare successivi accertamenti, eccetto nei casi in cui la ditta in sede di regolarizzazione abbia assunto comportamenti omissivi o irregolari.

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