Agenti promotori finanziari (attività di mono/plurimandato)

(Nota VCS/382943 del 31/10/2001)

 

OGGETTO: Agenti Promotori Finanziari. Attività di mono/plurimandato

  Si informa che, la Commissione Area Legale, in data 11/10/2001, ha approvato la nota allegata avente per oggetto i caratteri distintivi del mono/plurimandato nell’esercizio dell’attività di “Promotore Finanziario”. In conformità all’indirizzo normativo contenuto nel documento in questione, i Funzionari e gli Ispettori di vigilanza dell’ENASARCO, ai fini della determinazione del massimale contributivo annuo ex art. 6 Regolamento Attività Istituzionali, dovranno valutare la natura effettiva del rapporto di agenzia in atto, alla luce del contratto sottoscritto dalle parti, degli eventuali vincoli a non assumere eventuali altri mandati, anche non in concorrenza, di circolari e lettere aziendali che dovessero specificare l’esistenza o l’inesistenza del monomandato. In pratica, la natura del rapporto di monomandatario non può più essere desunta “ope lrgis” dalla interpretazione della normativa concernente l’Albo dei Promotori Finanziari (art. 31, 2° comma del D. lgs.vo 58/98 “l’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”), bensì dalla disciplina negoziale del rapporto e dall’effettivo svolgimento dello stesso. La presente norma di indirizzo annulla precedenti e/o contrastanti note emanate dalla fondazione ENASARCO sull’argomento di che trattasi. Le competenti Unità V.C.S., Contribuzioni e Area Legale sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari nella trattazione dei casi specifici.
Dr. Giorgio Valente – Ing. Domenico Mazzei – Dr. Carlo Bravi

I Promotori Finanziari nel regime previdenziale obbligatorio dell’ENASARCO

A seguito di contrastanti posizioni, espresse recentemente da organizzazioni professionali di Promotori Finanziari e da reti di vendita di prodotti finanziari (SIM e Banche), si precisa la posizione assunta dalla Fondazione ENASARCO in materia di obbligo di iscrizione dei Promotori Finanziari-Agenti e di qualificazione del rapporto di mono/plurimandatario, ai fini del massimale annuo di contribuzione. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ENASARCO La legislazione che regolamenta l’attività del Promotore Finanziario, attualmente contenuta nel D. lgs.vo 24 febbraio 1998 n. 58, Art. 31, stabilisce: “E’ Promotore Finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L’attività di Promotore Finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto” (Art. 31, 2° comma). Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, l’obbligo di iscrizione al regime di assicurazione generale obbligatorio è stato definito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 196 “……ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 5 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali……” con la conseguenza che le due figure professionali di lavoratori autonomi ivi previste (Promotori-Agenti e Promotori-Mandatari) sono obbligatoriamente iscritte alla gestione INPS di cui alla legge 22 luglio 1996, n. 613, rispetto alla quale la fondazione ENASARCO gestisce la previdenza integrativa obbligatoria per gli Agenti di commercio (Legge n. 12/73, art. 1). Note interpretative dei competenti Ministeri dell’Industria e del Lavoro, peraltro, ripetutamente hanno ribadito l’obbligo di iscrizione presso l’ENASARCO per quei Promotori che svolgono la loro attività fuori sede, secondo le caratteristiche operative dell’Agente di commercio. La natura del rapporto agenziale va desunta dal contratto (stipulato tra SIM, Banche e Promotori finanziari), nonché dalle transazioni commerciali che intercorrono normalmente tra le parti, in relazione agli affari intermediati dal Promotore-Agente. Eccezioni sollevate a tale riguardo da banche o SIM, in relazioni a presunte specificità dell’Albo professionale dei Promotori (Art. 31, 4° comma D. lgs.vo 58/1998), con la conseguente non assoggettabilità del rapporto alla tutela previdenziale integrativa ENASARCO, sono prive di fondamento giuridico. RAPPORTO DI MONOMANDATARIO/PLURIMANDATARIO DEI PROMOTORI FINANZIARI-AGENTI. Il Regolamento Attività Istituzionali dell’ENASARCO, all’Art. 6, 1° comma, dispone che il contributo previdenziale dovuto dalle Ditte preponenti è riferito al massimale annuo di L. 42.000.000, qualora l’Agente sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di L. 24.000.000 annui, per ciascun preponente, in ogni altro caso. Poiché il citato Art. 31, 2° comma del D. lgs.vo58/1998 dichiara che “……l’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”, la Fondazione ENASARCO ha inteso tale disposizione come obbligo del Promotore-Agente di rappresentare un’unica impresa preponente. Precise disposizioni in tal senso sono state emanate nel tempo dalla Direzione Generale e dal Servizio Contributi (ora Unità Contribuzioni). Pertanto, mentre in tutti gli altri settori merceologici l’esercizio dell’attività di monomandatario deve essere espressamente prevista nella forma del contratto scritto, nel caso dei Promotori Finanziari-Agenti, L’ENASARCO ha considerato tale vincolo “ope legis”, in forza cioè del carattere esclusivo della collaborazione che intercorre tra SIM, Banche e Promotori Finanziari. Alla luce delle osservazioni formulate dalle parti interessate e dall’esame della casistica oggetto di accertamento, l’Ente ha ritenuto di modificare l’interpretazione della norma regolamentare, ritenendo che il Promotore, pur obbligato a prestare l’attività di intermediazione finanziaria per un solo preponente, possa legittimamente svolgere attività promozionale, sia pur in altri settori, per ulteriori preponenti. La Commissione Area Legale, in data 11 ottobre 2001, ha concordato con tale nuovo indirizzo, anche per i conseguenti effetti in ordine alla disposizione contenuta nel citato art. 6 Regolamento Attività Istituzionali. Pertanto, ai fini della determinazione del massimale annuo di contribuzione, il profilo di monomandatario ricoperto dal Promotore Finanziario non dovrà più essere desunto “ope legis” dalla normativa sull’Albo dei Promotori, bensì dalla disciplina contrattuale di ciascun rapporto e alla luce del concreto svolgimento del rapporto stesso. Sotto il profilo operativo per i Funzionari Ispettori assumerà, conseguentemente, preminente importanza la forma scritta dell’eventuale clausola di monomandato, con riferimento al contratto sottoscritto dalle parti o alla corrispondenza intercorsa tra le parti (anche successivamente alla firma del contratto), dalla quale si evinca esplicitamente il divieto eventualmente imposto al Promotore-Agente di rappresentare qualsiasi altra Ditta preponente. Per i rapporti previdenziali già in atto, sotto forma di contribuzione prevista per i monomandatari, L’Ente considera tale determinazione, liberamente assunta dalle preponenti, quale formale riconoscimento dell’esistenza del rapporto connotato dal vincolo del monomandato.

Info Utili
I caratteri distintivi del mono/plurimandato nell’esercizio dell’attività di “Promotore Finanziario”