Iscrizione per soggetti la cui attività é affine all’agente commerciale indipendente

Venditori a privati consumatori

L’attività svolta dai venditori a privati consumatori, consistente generalmente nella sollecitazione a sottoscrivere contratti di acquisto di prodotti o servizi per uso personale o domestico (attività c.d. di vendita “porta a porta”), non si differenzia dalle modalità di svolgimento previste dal Capo X del Codice Civile (artt.1742-1753) per gli agenti di commercio, né dai vigenti A.E.C. Nella concreta configurazione del mercato e della distribuzione commerciale, si rileva che questa particolare tipologia di prestatori d’opera è ampiamente utilizzata nella vendita di prodotti editoriali, assicurativi, di igiene e cosmesi, come attestano le iscrizioni di molte aziende del settore presso l’archivio Ditte della Fondazione Enasarco. E’ da precisare inoltre che il vigente AEC del Commercio estende la sua efficacia anche a “coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori” (art.1, 4° comma), mentre il vigente AEC del settore industriale stabilisce che la normativa negoziale prevista per gli agenti di commercio si applica anche ai “rapporti tra le case editrici e i loro agenti e rappresentanti di commercio incaricati di vendere esclusivamente a privati consumatori” (nota a verbale all’art.1). La vigilanza ispettiva dell’Enasarco si è occupata della materia, sia in termini di interpretazione e disposizione normativa, sia per quanto attiene all’accertamento di specifiche situazioni di evasione dell’obbligo contributivo. In assenza di strumenti ( non ancora disponibili) finalizzati all’indagine a vasto spettro sui settori merceologici e le presunte aree di evasione contributiva, si deve in ogni caso dare atto di comportamenti elusivi assai diffusi tra le aziende che si avvalgono di venditori a privati consumatori, le quali aziende normalmente non contestano la specificità della vendita a privati consumatori, quanto piuttosto una asserita occasionalità della prestazione d’opera (fattispecie dei procacciatori d’affari). In sede di accertamento ispettivo, quindi, la motivazione dell’atto impositivo della Fondazione Enasarco deve tener conto non soltanto delle cennate definizioni civilistiche e negoziali, ma anche e soprattutto delle specifiche determinazioni dei contratti aziendali-individuali, delle modalità di svolgimento dell’incarico, della natura stabile e continuativa del rapporto di collaborazione autonomo-professionale.

Attività affini all’agenzia commerciale

Il caso evidenziato dei venditori a privati consumatori induce ad una più attenta analisi sulle c.d. tecniche di vendita specifiche di alcuni settori merceologici e sulla presenza di molteplici attività affini o connesse all’agenzia commerciale, consistenti in attribuzione di mansioni tecnico-professionali, che vengono affidate dalla ditta preponente all’agente commerciale indipendente, in relazione alle peculiarità del settore merceologico, alla tipologia del prodotto o servizio, alle modalità organizzative della rete di vendita aziendale. Si tratta di attività funzionalmente connesse od affini rispetto alla attività principale di agenzia commerciale e solitamente riguardano la riscossione degli incassi, la consegna dei prodotti, il controllo di punti-vendita, il coordinamento e controllo di sub-agenti, ecc. Tali molteplici e variabili funzioni connesse alla vendita vengono considerate dalle ditte preponenti o in senso attrattivo, nel caso si intenda assimilarle sotto il profilo provvigionale-contributivo alla attività di agenzia, o in senso alternativo, nel caso l’azienda intenda considerare tali funzioni come del tutto estranee rispetto al rapporto di agenzia, qualificandole piuttosto come “prestazioni di lavoro occasionale o prestazioni di lavoro coordinato e continuativo”. Gioca evidentemente a favore di quest’ultima considerazione il minore onere contributivo dovuto dalle aziende, almeno fino alle più recenti modifiche del regime pensionistico obbligatorio a favore dei c.d. “lavoratori atipici”. Alla luce degli accertamenti ispettivi svolti negli ultimi anni, non vi è dubbio che tali attività possano e debbano essere considerate connesse rispetto alla prevalente attività di agenzia commerciale. Sotto il profilo giuridico e del contenzioso legale la problematica potrà essere ulteriormente approfondita; tuttavia si possono sinteticamente citare alcuni capisaldi interpretativi ai fini di un ragionevole discernimento circa la natura del rapporto di lavoro. Si richiama a tale riguardo la giurisprudenza consolidata sul concetto di “attività prevalente” e la normativa fiscale che in diverse occasioni si è espressa in materia di “abitualità” e “occasionalità”, con riferimento alle persone fisiche tenute all’obbligo di fatturazione (DPR del 26/10/72, n.633), nonché in materia di incarico “oggettivamente connesso alle mansioni tipiche della propria professione abituale”, ai fini della corretta imputazione fiscale dei redditi percepiti da collaboratori-professionisti per attività connesse di tipo coordinato e continuativo (Circ. Agenzia delle Entrate n.105/E 2001). L’inclusione nell’alveo della agenzia commerciale delle attività connesse al rapporto di agenzia e, più in generale, di funzioni riferibili alla attività di vendita, comporta per la Fondazione Enasarco la necessità di un monitoraggio più attento dei contratti aziendali-individuali e delle specifiche tecniche di vendita adottate nei settori merceologici. L’orizzonte della platea contributiva potrebbe spostarsi molto al di là delle posizioni autonomamente dichiarate dalle ditte preponenti, per intercettare figure professionali di confine, la cui attività professionale in tutto o in parte non viene sottoposta, attualmente, all’obbligo di contribuzione verso l’Enasarco. Non esistono al momento stime realistiche di questa area di espansione possibile, ma soltanto degli indicatori approssimativi, come per esempio i due milioni di posizioni co.co.co. istituite presso l’INPS, o i 20.000 procacciatori d’affari iscritti presso le CCIAA. Certamente si tratta di alcune decine di migliaia di posizioni assicurative che, grazie ad un paziente lavoro di intellicence ispettiva, potrebbero essere sottoposte alla contribuzione Enasarco.
A cura di Giorgio Valente
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