Prosecuzione volontaria: agenti ammessi prima del gennaio 2012

Qual è l’ammontare del contributo volontario per gli agenti ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 1° gennaio 2012?

Gli agenti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del Regolamento continueranno a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata – che non potrà essere comunque inferiore al minimale contributivo vigente per il monomandatario alla data del versamento – per tutta la durata residua dell’autorizzazione, che non può superare il 20° anno di contribuzione per effetto del limite introdotto dal combinato degli artt. 9, comma 5, e 13 del Regolamento 2004. In altre parole, gli aumenti progressivi dell’aliquota contributiva nel periodo transitorio fino al 2020, dal 13,50% al 17,00%, ex art. 4, comma 2, non produrranno effetti sulle autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, limitatamente al periodo di efficacia di dette autorizzazioni rappresentato dalla maturazione del 20° anno di contribuzione.

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