Rendita vitalizia

L’art. 39 del Regolamento delle Attività Istituzionali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (ex art. 41 del Regolamento 1998), ha confermato la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile per quegli agenti oggetto di omissione contributiva da parte di una o più mandanti, agenti per i quali finora veniva preclusa la possibilità di acquisire i contributi omessi per intervenuta prescrizione degli stessi. La somma da versare al fine di costituire una rendita vitalizia, nella sostanza, si compone del:
  • versamento omesso dalla mandante a titolo di contributo previdenziale, relativo ad uno o più trimestri;
  • versamento della corrispondente riserva matematica, sulla base della quota di pensione (o della intera pensione) che sarebbe spettata all’agente nel caso in cui la situazione contributiva fosse stata regolare.
La domanda, che verrà trasmessa al SERVIZIO CONTRIBUZIONE della Fondazione Enasarco, a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, e che potrà essere inoltrata sia dall’agente che dalla ditta mandante interessata, dovrà essere corredata da tutti i documenti comprovanti la sussistenza del rapporto di agenzia e l’effettiva maturazione delle provvigioni (fatture, copia commissioni, etc.) i cui relativi contributi risultanoomessi da parte della preponente. Al termine dell’istruttoria da parte della Fondazione, il Servizio Contribuzione, provvederà ad elaborare la proposta di pagamento, e ad inviarla all’agente interessato a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. L’interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, confermerà per accettazione o rinuncia la decisione nel merito, provvedendo a versare entro il medesimo termine l’importo in un’unica soluzione o la prima rata prevista dal piano di ammortamento.

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