La campagna Fiaip, un’iniziativa inutile e fuorviante

Possiamo capire che la Fiaip dovesse trovare una via per sostenere l’attività di proselitismo e di sostegno per l’iscrizione all’associazione. Ma, probabilmente, poteva scegliere argomenti più efficaci e fondati, a questo fine, che non quelli utilizzati nella campagna rivolta a protestare contro l’Enasarco per una cosa che non esiste. Tanto più che si tratta di una campagna a pagamento.

E allora per evitare ulteriori equivoci e sgombrare il campo da notizie infondate e fallaci, appare opportuno fare chiarezza.

La Fiaip sostiene, negli avvisi a pagamento pubblicati in questi giorni, che gli agenti immobiliari sarebbero sottoposti o potrebbero essere sottoposti alla contribuzione Enasarco e che questa misura sarebbe contraria alla legge e addirittura incostituzionale. Ora, al di là di ogni altra considerazione sugli aggettivi usati, diciamo subito che si tratta di affermazioni totalmente non corrispondenti alla realtà, tanto che non si comprende neanche il perché siano state formulate.

Ricordiamo innanzitutto che la Fondazione Enasarco è l’ente che gestisce la previdenza integrativa obbligatoria di tutti i soggetti che operano in forza di un contratto riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi dell’articolo 1742 del Codice civile: e questo a prescindere dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, finanziario, e così via), così come previsto dalla legge 2 febbraio 1972 n. 12.

La platea degli iscritti Enasarco, quindi, è ben definita dal legislatore e individuata in tutti quei soggetti che promuovono la conclusione di contratti per conto di un preponente.

Ciò spiega perché a lungo l’attività svolta dalle agenzie immobiliari – consistente nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare – è stata ritenuta – e nella sua dimensione essenziale continua a essere ritenuta – non soggetta all’iscrizione alla Fondazione, in quanto inquadrabile nell’ambito della mediazione di cui agli articoli 1754 e seguenti del Codice civile.

Una serie di ispezioni condotte dalla Fondazione Enasarco nell’ambito del settore immobiliare ha evidenziato, tuttavia, come la struttura e le modalità operative delle agenzie siano divenute assai più complesse e articolate. In molti casi, infatti, l’agenzia immobiliare costituita dal solo titolare ha lasciato il posto ad agenzie più strutturate, all’interno delle quali operano, a diverso titolo, vari collaboratori, alcuni dei quali abilitati all’esercizio dell’attività di mediazione, altri non abilitati all’esercizio di tale attività ma che svolgono attività connesse a quella di mediazione.

Le indagini, le verifiche e le valutazioni tecnico-giuridiche svolte dalla Fondazione hanno condotto, quindi, a una conclusione più articolata: il titolare dell’agenzia immobiliare, per le ragioni indicate in precedenza, resta non tenuto agli obblighi di iscrizione e contribuzione Enasarco; i collaboratori dell’agenzia immobiliare, invece, nel rapporto “interno” che li lega all’agenzia stessa, sono agenti ai sensi dell’articolo 1742 del Codice civile e, quindi, sono tenuti alla contribuzione Enasarco (sebbene i collaboratori abilitati, nel rapporto “esterno” con le parti della compravendita immobiliare, siano e restino mediatori).

Tale impostazione è stata ampiamente condivisa dalla giurisprudenza. E, dunque, non solo è legittimo l’operato della Fondazione, ma, come si capisce agevolmente, la situazione è ben diversa da quella descritta negli avvisi della Fiaip.

Ma non basta. Le pronunce giurisprudenziali favorevoli alla Fondazione, infatti, non hanno indotto Enasarco a agire in maniera unilaterale – cosa che poteva fare – ma l’hanno spinta all’apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria degli agenti immobiliari, un tavolo volto a realizzare un’approfondita analisi della questione e finalizzato a prevenire e evitare un lungo, ulteriore e travagliato contenzioso giudiziario in materia.

Al termine di un confronto durato più di un anno, il tre giugno 2013 la Fondazione Enasarco ha sottoscritto con ANAMA (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari) e FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) due documenti:

  1. un protocollo d’intesa nel quale le parti hanno convenuto che i collaboratori delle agenzie immobiliari non abilitati all’esercizio dell’attività di mediazione, che promuovono, per conto dell’agenzia immobiliare, i servizi dalla stessa offerti, sono legati a essa da un rapporto riconducibile al contratto di agenzia ex articolo 1742 del Codice civile, con conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione alla Fondazione Enasarco;
  2. un’istanza di interpello al Ministero del Lavoro nella quale è stato chiesto di sapere se l’obbligo di contribuzione a Enasarco sussista anche per i collaboratori abilitati all’esercizio dell’attività di mediazione, in quanto per tale tipo di collaboratori le parti non hanno raggiunto una posizione condivisa.

Sono evidenti, dunque, l’infondatezza e la non veridicità delle accuse mosse verso la Fondazione dalla Fiaip. Non solo non è stato perpetrato alcun “sopruso” ai danni del settore immobiliare da parte di Enasarco. Ma la Fondazione ha solo applicato la legge e, nel farlo, ha seguito un approccio di distinzione delle diverse figure, come si è sottolineato, e di assoluta collaborazione con le organizzazioni sindacali della categoria.

A questo proposito è utile rammentare i vantaggi derivanti dal protocollo d’intesa per i collaboratori e per le stesse imprese immobiliari.

I benefici per collaboratori

I collaboratori interessati dal protocollo d’intesa sottoscritto da Enasarco con le associazioni di categoria Anama e Fimaa, saranno iscritti alla Fondazione dalle agenzie immobiliari per cui operano e, grazie all’inquadramento offerto dal contratto d’agenzia, troveranno una forma di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro con effetti positivi soprattutto sotto il profilo previdenziale. In primo luogo potranno maturare la pensione Enasarco (di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti), che integra quella Inps, e che permetterà loro di mantenere un adeguato tenore di vita al momento della cessazione dell’attività, con un onere relativamente contenuto in considerazione del fatto che, a differenza di quanto avviene per la gestione commercianti Inps, il contributo previdenziale è per il 50% a carico dell’agenzia immobiliare e per il 50% a carico del collaboratore. Quest’ultimo, poi, potrà inoltre accedere a una serie di prestazioni assistenziali (tecnicamente definite prestazioni integrative di previdenza) tra le quali di particolare interesse risulta la polizza assicurativa che la Fondazione stipula con una primaria compagnia del settore e che tutela gli iscritti all’Enasarco in caso di infortunio o malattia. Tra le altre prestazioni figurano gli assegni per nascita o adozione e il contributo di maternità; le borse di studio per i figli degli agenti o gli agenti stessi; i mutui ipotecari convenzionati; le colonie estive per i figli degli iscritti; i soggiorni terapeutici presso località termali o climatiche convenzionate; le erogazioni straordinarie di somme a favore di agenti in particolare stato di bisogno. Si tratta di prestazioni alle quali gli iscritti alla Fondazione, una volta accertato il possesso di alcuni requisiti contributivi di base, accedono a titolo gratuito potendo così beneficiare di una gamma di servizi che, rispetto al panorama previdenziale italiano, è tra le più complete.

I benefici per le agenzie immobiliari

La sottoscrizione del Protocollo d’intesa ha di fatto consentito alle agenzie immobiliari di uscire da quell’alea di sostanziale incertezza che caratterizzava il settore in tema di inquadramento contrattuale dei collaboratori cosiddetti non abilitati delle agenzie stesse, individuando appunto il contratto di agenzia come strumento giuridico appropriato a regolare il rapporto. L’adozione di uno strumento giuridico uniforme da parte di tutte le agenzie immobiliari consentirà alle stesse di porsi sul mercato in condizioni di parità competitiva e di superare le criticità correlate alle restrizioni in materia di partite Iva introdotte dalla riforma Fornero. Il contratto di agenzia, peraltro, presenta caratteristiche di estrema flessibilità anche dal punto di vista dei costi previdenziali che genera per la ditta preponente (in questo caso l’agenzia immobiliare), poiché l’onere è strettamente correlato alla produttività. Il contributo Enasarco infatti è dovuto solo laddove vengano effettivamente maturate provvigioni da parte del collaboratore ed è ad esse proporzionato entro determinati limiti. Lo stesso contributo minimo è comunque legato a un principio di produttività, in quanto, in totale assenza di provvigioni maturate nell’anno, non è dovuto.

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