I collaboratori dei mediatori creditizi sono agenti

Dopo il Ministero del lavoro anche il Tar del Lazio ha confermato l’obbligo di iscrizione Enasarco per i collaboratori dei mediatori creditizi, respingendo il ricorso avanzato dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionisti). Con la sentenza numero 2698 dello scorso febbraio ha affermato infatti i seguenti principi:

  • “… Solo il mediatore creditizio svolge un’attività che rientra nella schema della mediazione, mentre i collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla conclusione degli affari del mediatore creditizio stesso e, per tale ragione, sono legati a esso da un contratto di agenzia”.
  • “La finalità del legislatore è quella di perseguire la tutela dei consumatori che entrano in contatto con gli intermediari finanziari per il tramite di queste figure (…); pertanto la legge ha previsto che i collaboratori dei mediatori creditizi che entrano in contatto con il pubblico siano legati ai medesimi da un rapporto dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di non occasionalità, e quindi da un rapporto di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) o da un rapporto di agenzia (art.1742 c.c.)”

La sentenza ribadisce considerazioni da tempo sostenute dalla Fondazione Enasarco, alla cui tutela previdenziale devono essere iscritti tutti i soggetti che operano in forma di un rapporto riconducibile al contratto di agenzia (artt. 1742 c.c. e seguenti) a prescindere dal settore di appartenenza (commerciale, industriale, finanziario, ecc.).

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