La riforma dello Statuto della Fondazione Enasarco

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato nella riunione di oggi il nuovo Statuto della Cassa di previdenza e assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, inviato ai Ministeri vigilanti per la ratifica. 

«Con il voto di oggi della riforma dello Statuto – ha sottolineato il Presidente Brunetto Boco – la Fondazione ha compiuto una svolta fondamentale verso un assetto più rappresentativo, stabile e strutturato, tale da rappresentare in sé un fattore-chiave di garanzia per la sua solidità presente e futura e, dunque, per la valorizzazione del suo ruolo e della sua missione in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio».

«Il Consiglio di amministrazione, nelle sue diverse componenti – ha aggiunto Boco – ha dimostrato ancora volta di essere pronto a raccogliere le istanze innovative e le sfide positive e propositive che provengono dalle categorie rappresentate, con l’obiettivo costante di assicurare la più efficace e trasparente rispondenza tra gli obblighi istituzionali della Fondazione e gli strumenti gestionali e regolamentari per conseguirli con efficienza e tempestività. Un riconoscimento particolare va dato alle parti sociali che, in questi mesi, si sono impegnate con determinazione e celerità per garantire il raggiungimento del traguardo del nuovo Statuto nei tempi più congrui possibili».

I principi posti a fondamento dello Statuto rinnovato sono ispirati da tre criteri-guida essenziali. 

Il primo è quello del passaggio dalla formula della designazione dei componenti del CdA, affidata alle parti sociali, all’elezione diretta degli amministratori da parte degli agenti iscritti in attività attraverso l’assemblea dei delegati. Per la storia di Enasarco questo cambiamento rappresenta una trasformazione radicale e storica, che permetterà agli iscritti di scegliere direttamente i propri rappresentanti in assemblea e, dunque, nel Consiglio di amministrazione.

A tale riguardo, non è pleonastico rilevare come il processo di modifica statutaria abbia avuto come obiettivo principale proprio quello di permettere la più ampia partecipazione della categoria alle attività decisionali della Cassa, attraverso una gestione più rappresentativa e democratica della Fondazione. 

Il secondo criterio-guida concerne la definizione, rigorosa e puntuale, dei requisiti di professionalità, competenza e onorabilità dei membri dell’Assemblea, del CdA, del Collegio sindacale, come anche dei titolari degli incarichi dirigenziali. E analoga definizione riguarda le funzioni, le competenze e le responsabilità dei componenti degli organi e dei responsabili degli uffici. Le strutture organizzative, in particolare, devono essere condotte da responsabili qualificati, secondo il principio della competenza, merito e valutazione dei risultati conseguiti. Analogamente i componenti degli organi devono possedere un’adeguata professionalità che li possa supportare nei processi decisionali e di controllo loro affidati.

In questo stesso ambito si pongono ulteriori principi di cardinale rilevanza i quali sono alla base dell’intero impianto ipotizzato.

Corrette prassi di governance e una gestione ottimale si fondano, infatti, sull’adozione e rispetto di specifici e puntuali principi, quali la separazione tra funzioni politiche e attività tecniche; l’assunzione informata delle decisioni; la tracciabilità dei processi decisionali.

Tra questi, il principio della separazione tra funzioni politiche e attività tecniche si traduce nella chiara distinzione tra la funzione deliberativa, d’indirizzo e supervisione strategica spettante agli organi e la funzione d’istruzione, proposta ed esecuzione gestionale facente capo agli uffici.

L’attuazione di questo principio passa attraverso: un’articolazione dei processi in capo a più soggetti responsabili (pesi e contrappesi); la predisposizione di strumenti e procedure di controllo adeguate nonché una chiara delimitazione delle competenze, già condotta attraverso l’adozione delle disposizioni regolamentari interne – si veda in tal senso l’adozione del Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie – e che trova il proprio compimento nella riforma dello Statuto.

Tale attuazione si collega saldamente, peraltro, alla tracciabilità delle responsabilità attraverso la ricostruzione a posteriori di ogni fase del processo decisionale, con particolare riferimento sia alla responsabilità tecnica di ciascuna proposta sia la responsabilità politica di ciascuna decisione.

A completare il quadro, particolare attenzione è stata posta anche alla gestione e risoluzione dei conflitti di interesse, posto che la ricostruzione dei processi decisionali è strettamente anche funzionale all’individuazione, gestione e controllo dei conflitti stessi.

Una gestione trasparente e imparziale presuppone, ancora, che le attività della Fondazione siano svolte nell’osservanza delle norme di riferimento, in un quadro di onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti gli stakeholder con cui la Fondazione abitualmente entra in relazione siano essi iscritti, dipendenti, collaboratori, fornitori o gestori finanziari.

A tal fine la Fondazione ha provveduto anche all’adozione del Codice etico che – in linea con i principi di legittimità, lealtà e trasparenza – è diretto a regolare, tramite norme di condotta, l’attività della Fondazione stessa.

Il terzo criterio-guida del nuovo Statuto si rivolge al delicato ambito della gestione degli investimenti e del patrimonio.

I riferimenti statutari in materia ribadiscono e rafforzano gli sforzi compiuti dalla Fondazione nel senso di assicurare la massima trasparenza nella gestione attraverso l’adozione di buone pratiche di condotta. L’enunciazione all’interno dello Statuto dei criteri che sovraintendono la gestione del patrimonio assume cardinale rilievo – pur laddove contenuti in disposizioni regolamentari di dettaglio – in ragione del carattere di normazione primaria attribuito allo Statuto rispetto alle disposizioni interne di carattere regolamentare.

In attesa della revisione del decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703, il quale contiene le norme sui criteri e i limiti di investimento e sulla gestione dei conflitti di interesse per i fondi pensione (ovvero dell’eventuale adozione di una regolamentazione ad hoc per le Casse previdenziali), la Fondazione ha ritenuto doveroso auto-vincolarsi al rispetto di precise regole ed introdurre best practices per una gestione virtuosa del proprio patrimonio.

Tale sistema di auto-regolamentazione è confluito nell’adozione del Regolamento per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie, il quale si conforma a criteri – che vengono ora enucleati anche in sede statutaria – mutuati dalle raccomandazioni ministeriali oltreché dalla disciplina afferente i fondi pensione. Tali criteri si possono tradurre nel fondamentale richiamo al principio della “persona prudente” – indicato anche nella relazione di accompagnamento allo schema del nuovo decreto 703 – il quale si sostanzia nell’efficienza della gestione, intesa come contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti, nonché nel controllo di tutti i possibili rischi, identificando nel contempo le relative responsabilità.

Da sottolineare, in questo contesto, tre innovazioni rilevanti. La prima, contenuta in una precisa norma statutaria, secondo la quale per ogni altra forma d’investimento diversa da quelle direttamente elencate e definite nello Statuto stesso vi dovrà essere un «provvedimento motivato e corredato da adeguata analisi tecnica e verifiche sul rischio e comunque nel rispetto della politica di investimento e degli altri strumenti di indirizzo e programmazione generali». Nel precedente Statuto, in relazione agli strumenti di investimento non elencati, vi era un generico riferimento «ad altre forme deliberate dal Cda che assicurino validi rendimenti». La seconda novità da mettere in luce riguarda i criteri di gestione del patrimonio: diversificazione degli investimenti, adozione di procedure comparative e trasparenti, efficiente gestione del portafoglio, prudente valutazione e diversificazione dei rischi con espresse limitazioni per il rischio di controparte, contenimento dei costi di transazione.

Da considerare in maniera peculiare, infine, la norma che definisce il ruolo della banca depositaria. Già oggi le risorse della Fondazione fanno capo a una banca depositaria ma questo non era previsto direttamente nello Statuto. Oggi sì: «Le risorse della Fondazione sono depositate presso un’unica banca depositaria, le cui attività sono incompatibili con quelle di gestore di risorse finanziarie della fondazione stessa». E’ fissata una chiara separazione di ambiti e competenze: chi gestisce deve essere un altro istituto rispetto a quello che funge da banca depositaria. Questa nuova figura avrà, per di più, il ruolo di controllo aggiuntivo e invierà alert, in caso di «situazioni difformi», a Cda, Collegio dei sindaci e direttore generale di Enasarco. La gestione delle risorse Enasarco avrà, dunque, anche un altro vigilante.

 

Statuto Fondazione Enasarco (2014)
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