La natura della previdenza Enasarco

Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa nel commentare la sentenza n. 233449 del 27 settembre 2018 (disponibile in calce alla pagina), con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità degli istituti del cumulo e della totalizzazione alla contribuzione Enasarco, hanno erroneamente affermato che la previdenza gestita dalla Fondazione sarebbe integrativa ma non obbligatoria. Al contrario la Suprema Corte ha ribadito che, in seguito alla legge 22 luglio 1966, n. 613, la natura della previdenza Enasarco è integrativa e obbligatoria. È sulla base di tale considerazione che la stessa Corte di Cassazione ha constatato che i contributi previdenziali per gli agenti di cui agli artt. 1742-1752 c.c., versati all’Inps e all’Enasarco, riguardano necessariamente periodi lavorativi coincidenti e, pertanto, non sono fra loro totalizzabili né cumulabili.  
Corte Suprema di Cassazione – Cumulo contributivo

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