Che cos’è
Gli iscritti che non raggiungono la “quota” minima prevista dal Regolamento in vigore per l’anno di riferimento potranno chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni.
La pensione anticipata potrà essere richiesta:
- dal 1° gennaio 2017, per gli agenti uomini,
- dal 1° gennaio 2021, per le agenti donne.
Per ulteriori informazioni in merito alla pensione di vecchiaia anticipata è possibile consultare il Regolamento in vigore, in particolare gli articoli 14 (comma 2) e 15 (comma 1bis).
Requisiti
Gli iscritti devono avere maturato i seguenti requisiti minimi:
- 65 anni di età,
- 20 anni di anzianità contributiva,
- quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).
Riduzioni
L’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, compresa la quota 92).
Diritto
Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata coincide con la data di presentazione della domanda.
Decorrenza
La pensione di vecchiaia anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Quando presentare la domanda
La domanda va presentata a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compleanno) e contributivi previsti dal Regolamento.
A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria non è possibile inviare la richiesta in anticipo.
Come fare la domanda
La domanda deve essere inviata:
- online, tramite l’area riservata inEnasarco;
- online, presentandosi presso un patronato abilitato Enasarco;
- online presentandosi presso una delle sedi Enasarco.
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L’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia
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