Le imprese preponenti possono chiedere la rateizzazione del pagamento di un debito nei confronti della Fondazione Enasarco, ai sensi dell’art.44 del Regolamento delle attività istituzionali.
Il pagamento può riguardare:
- i contributi per il fondo previdenza,
- i contributi per il fondo assistenza,
- gli oneri accessori.
Rateazione
Ai sensi dell’art. 44 del Regolamento delle Attività Istituzionali (di seguito “R.A.I.”), la Fondazione può autorizzare il pagamento rateale dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri accessori.
Cosa può essere rateizzato
Possono essere oggetto di rateazione le somme dovute per:
- contributi evasi (art. 34 R.A.I.) o contributi omessi (art. 36 R.A.I.);
- sanzioni civili (art. 34-38 R.A.I.),
- sanzioni per violazione degli obblighi strumentali a quello contributivo (art. 39-43 R.A.I.).
Cosa non può essere rateizzato
Il Fondo Indennità di Fine Rapporto (FIRR) non può essere oggetto di rateazione.
Non possono essere rateizzate nemmeno le somme dovute per contributi per i quali non sia ancora trascorso il termine di pagamento.
Come richiedere la rateazione
La domanda di rateazione va inoltrata alla Fondazione Enasarco nei modi e con le forme da essa stabilite.
La domanda di rateazione di un debito accertato con verbale ispettivo può essere presentata con uno dei seguenti modelli:
- modello 2160/2024(come indicato nel foglio 4, sez.2 del verbale stesso), per le domande di rateazione presentate entro 60 giorni dalla notifica del verbale, con conseguente beneficio delle sanzioni agevolate.
- modello 2161/2024è riservato alle aziende che sono state sottoposte a intervento ispettivo, ma non hanno effettuato la richiesta di dilazione né i pagamenti prescritti entro 60 giorni dalla notifica del verbale, e per questo motivo hanno perso il beneficio delle sanzioni agevolate.
Il modello 2162/2024 è riservato alle aziende che non sono state sottoposte ad accertamento ispettivo e intendono chiedere il pagamento dilazionato del debito autodenunciato relativo a versamenti scaduti (contributi e somme accessorie).
Sulle somme oggetto di rateazione verranno applicati gli interessi di differimento e dilazione in vigore al momento della domanda, ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.537, art.13, comma 1.
Nel caso di verbale di accertamento ispettivo l’anticipo deve essere versato tramite l’avviso di pagamento pagoPa disponibile nella sezione “accertamenti ispettivi” accedendo con le proprie credenziali (username e password).
Il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite gli avvisi di pagamento PagoPA, disponibili nell’area riservata inEnasarco alla sezione Richieste -> Rateizzazioni.
Le ditte non abilitate ai servizi online dovranno registrarsi.
Numero delle rate e anticipo
Per accedere alla rateazione, la ditta preponente deve obbligatoriamente versare in unica soluzione l’intero importo del debito FIRR accertato dal verbale ispettivo o, in caso di autodenuncia, delle distinte Firr che non risultano pagate.
Tenuto conto dell’importo del debito complessivo ovvero del totale delle somme dovute per contributi, FIRR e accessori di legge (sanzioni e interessi di mora), la rateazione può essere concessa per un numero di rate non eccedenti i limiti di seguito indicati:
Debito complessivo | anticipo | Max. numero rate mensili |
---|---|---|
Fino a 2.500 € | — | Nessuna rateazione |
Da 2.500,01 a 10.000 € | 10% | 12 rate |
Da 10.000,01 a 25.000 € | 10% | 24 rate |
Da 25.000,01 a 45.000 € | 15% | 36 rate |
Da 45.000,01 € | 15% | 48 rate |
Nel caso di istanza di rateazione pervenuta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo, se il debito per FIRR è inferiore al 10% o al 15% del debito complessivo, per accedere alla rateazione è obbligatorio anche il pagamento PagoPa dell’importo residuo, disponibile nella sezione “accertamenti ispettivi” accedendo con le proprie credenziali (username e password).
Nei casi di autodenuncia o richiesta di rateazione pervenuta oltre i 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo, saranno gli Uffici competenti a richiedere l’eventuale integrazione.
Cause ostative alla rateazione
Non possono essere presentate domande di rateazione, e se presentate non sono accolte, le istanze:
- presentate dalle ditte preponenti decadute dal beneficio del pagamento rateale nei cinque anni precedenti la domanda;
- che eccedano il massimo di due piani di ammortamento contemporanei;
- per debiti relativi a periodi temporali coincidenti, anche solo parzialmente, con quelli delle somme oggetto della rateazione già in essere.
In presenza di un debito per FIRR, accertato dal verbale ispettivo o dagli uffici o dichiarato in sede di autodenuncia, la domanda è accolta solo previo pagamento dell’importo medesimo.
Termini di pagamento
La domanda di pagamento rateale è accompagnata dal versamento del FIRR e dell’eventuale differenza rispetto all’importo dell’anticipo dovuto (10% o 15%) come sopra indicato.
I pagamenti del FIRR e dell’anticipo sono effettuati nei seguenti termini:
- Debito FIRR ed eventuale integrazione al 10% o 15% entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di rateazione;
- Prima rata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di autorizzazione;
- Rate successive, entro il giorno 20 di ciascuno dei mesi seguenti
Decadenza dalla rateazione
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza della rateazione e del beneficio della sanzione ridotta.
Rinvio
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Regolamento della Attività Istituzionali disponibile al link https://www.enasarco.it/raccolta-normativa/.
Rateazione di un debito nei confronti di Enasarco