I contributi volontari ultraventennali in regime transitorio

L’art. 15, comma 2 del Regolamento 2012 prende in considerazione coloro che potrebbero aver cessato la contribuzione con almeno 20 anni di anzianità contributiva, interamente obbligatoria o anche volontaria, ed attribuisce loro la possibilità di chiedere l’ammissione al versamento volontario degli ulteriori contributi utili per raggiungere la quota richiesta per la pensione di vecchiaia. La ratio di questo istituto si differenzia da quella della prosecuzione volontaria prevista e disciplinata dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. La finalità della prosecuzione volontaria ex artt. 9 e 10, infatti, è salvaguardare la possibilità stessa di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte degli iscritti non più in attività, mediante il versamento volontario dei contributi necessari per raggiungere almeno l’anzianità contributiva minima pensionabile di 20 anni. La facoltà prevista dall’art. 15, comma 2, invece, è riservata agli iscritti che hanno già raggiunto il requisito contributivo minimo dei 20 anni di anzianità contributiva e, quindi, matureranno sicuramente il diritto alla pensione non appena perfezioneranno anche i minimi di età pensionabile e di quota prescritta; ne consegue che questo istituto serve solo ad attribuire all’iscritto la facoltà di determinare autonomamente il periodo in cui andare in pensione, purché nell’ambito delle possibilità offerte dal sistema della quota (65 anni di età + 25 anni di contributi = 66 + 24 = 67 + 23 = 68 + 22 = 69 + 21 = 70 + 20 = quota 90, a regime, o anche oltre). In altre parole, la ratio dell’art. 15, comma 2, risulta essere quella di consentire all’agente la gestione del “quando” del pensionamento di vecchiaia, mentre la ratio dell’art. 9 è innanzi tutto quella di offrire un rimedio al problema del “se” del trattamento pensionistico nel caso di cessazione dell’attività lavorativa. Così definita la ratio dell’art. 15, comma 2, risulta chiaro come questo istituto debba essere applicato anche agli agenti che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento – perciò, solo fino alla maturazione del 20° anno di contribuzione – e che stiano ancora effettuando i relativi versamenti. La posizione di questa categoria di iscritti, infatti, non differisce da quella di coloro che hanno già raggiunto l’obiettivo dei 20 anni di contribuzione anche mediante versamenti volontari (destinatari dell’art. 15, comma 2) se non per il fatto che i primi si stanno ancora avvalendo dell’autorizzazione a versare fino al 20° anno mentre i secondi hanno già esaurito questa facoltà. Pertanto, sebbene il Regolamento non ne faccia espressa menzione, si ritiene che la facoltà prevista dall’art. 15, comma 2, debba essere riconosciuta anche a coloro che stiano ancora effettuando i versamenti volontari sulla base di una autorizzazione ottenuta prima del 1° gennaio 2012; questi, al raggiungimento del 20° anno di contribuzione (con il quale si esaurirà l’autorizzazione già ottenuta) potranno, al pari degli altri, chiedere eventualmente di effettuare ulteriori versamenti al fine di raggiungere più rapidamente la quota pensionabile. Tuttavia, per la presentazione della richiesta di autorizzazione non sarà applicabile il termine di decadenza di tre anni decorrenti dall’entrata in vigore del Regolamento 2012 (art. 15, comma 2), perché incompatibile con il fatto che questi agenti, a tale data, non avranno ancora perfezionato il 20° anno di contribuzione. In conclusione, l’art. 15, comma 2, troverà applicazione nei confronti degli agenti che alla data del 1° gennaio 2012 risulteranno:
  • aver cessato l’attività lavorativa con 20 anni di anzianità contributiva obbligatoria ed essere decaduti dalla possibilità di chiedere la prosecuzione volontaria ai sensi dell’art. 9, per superamento del termine di decadenza ivi previsto al comma 2;
  • aver cessato la contribuzione volontaria con 20 anni di anzianità contributiva;
  • avere già ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ai sensi della previgente normativa regolamentare – perciò fino alla maturazione del 20° anno di contribuzione – senza aver ancora completato i relativi versamenti.
Per tutte queste ipotesi la Fondazione provvederà ad emanare il provvedimento di autorizzazione o di rigetto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione ed il calcolo del contributo volontario sarà effettuato con lo stesso metodo previsto dall’articolo 9, comma 3.

Contributi eccedenti il ventesimo anno pervenuti entro il 31 dicembre 2011

Come si è detto, l’art. 9, comma 5, del Regolamento 2004 ha stabilito che il diritto alla prosecuzione volontaria cessi con il conseguimento dell’anzianità contributiva minima di venti anni prevista per la pensione di vecchiaia. Di conseguenza la Fondazione non può accettare eventuali versamenti volontari effettuati oltre il ventesimo anno in violazione di detta normativa e le relative somma saranno, perciò, restituite.

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