Il calcolo della pensione

Che cos’è il calcolo “pro quota”

Il conteggio per determinare l’importo del rateo lordo di pensione viene effettuato sommando tre tipologie di “quote”, come indicato di seguito. La “Quota A” (riferimento normativo: artt.10 e 25 della Legge 12/1973) dipende dai seguenti parametri:
  • miglior triennio consecutivo (o in mancanza gli ultimi 3 anni versati), scelto a partire dall’ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un 10 anni.
  • anzianità contributiva maturata per tutti gli anni coperti da contributi, dall’inizio fino al 30/9/1998.
  • decurtazione pensione annua per importi superiori a 2.582,28 €.
La “Quota B” (riferimento normativo: art.18 del Regolamento 1998) dipende dai seguenti parametri:
  • quindicennio, dall’ultimo anno coperto da versamenti contributivi a ritroso per 15 anni.
  • anzianità contributiva, su base trimestrale, per i contributi versati dall’1/10/1998 al 31/12/2003 (l’anzianità contributiva massima prevista è pari a 5,25 anni).
Il calcolo viene effettuato in base ai seguenti criteri:
  • media provvigionale annua: è individuata la più elevata media delle provvigioni, per le quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento sotto indicati compresi nel quindicennio precedente l’ultimo versamento;
  • anzianità contributiva: è individuata dagli anni e dai trimestri per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo di 40 anni, comprensivi anche dell’anzianità contributiva presa a calcolo della Quota A.
La “Quota C” (riferimento normativo: artt. 14 e 15 del Regolamento 2004) dipende dai contributi versati dall’1/1/2004 ed è determinata:
  • con il sistema contributivo,
  • moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.
Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando ai contributi versati durante l’anno l’importo accantonato all’inizio dell’anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno (in base al tasso previsto dall’articolo 1 comma 9 della Legge 335/95).

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