Quando cessa il diritto alla prosecuzione volontaria?

La prosecuzione volontaria è finalizzata al raggiungimento, da parte dell’iscritto, dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, senza dover subire effetti previdenziali negativi a causa di un’eventuale sospensione dell’attività lavorativa. Pertanto, il diritto alla prosecuzione volontaria cessa:
  • nel caso di ripresa dell’attività di agenzia; nell’ipotesi di successiva ulteriore interruzione dovrà essere presentata una nuova domanda sottoposta alle stesse condizioni e al medesimo termine di decadenza sopra indicati (comma 4);
  • “al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia” (comma 5); poiché detti requisiti comprendono anche l’età pensionabile la prosecuzione volontaria potrà estendersi anche oltre la misura strettamente necessaria ai fini dell’anzianità contributiva e proseguire fino alla piena maturazione del diritto pensionistico. A differenza del Regolamento 2004, con il Regolamento 2012 non è prevista la cessazione della prosecuzione volontaria al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima pensionabile; pertanto questo istituto può concorrere anche al miglioramento del trattamento pensionistico erogabile attraverso l’incremento volontario del montante contributivo.
Esempio: l’agente che presenta domanda di prosecuzione volontaria all’età di 55 anni con anzianità contributiva maturata di 17 anni può effettuare i versamenti volontari fino all’età di 67 anni, così maturando (oltre al requisito dell’età pensionabile minima) anche un’anzianità contributiva complessiva di 29 anni e una quota superiore a quella minima richiesta a regime (quota 92). Il comma 4 è di facile e consolidata applicazione. L’applicazione del comma 5, invece, è resa più complessa dall’introduzione della quota minima pensionabile (quale somma fra età anagrafica e anzianità contributiva) ed è necessario, perciò, prestare attenzione all’esatta individuazione del momento in cui maturano i diversi requisiti pensionistici.

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